NEL COMUNE DI ADRIA (ro) ATTIVO IL “PIANO CASA “
Giovedì, 26 Novembre 2009
inviato da: Avv. Lorenzo Maltarello, Sportello Unico Edilizia - Comune di Adria
NEL COMUNE DI ADRIA ATTIVO IL “PIANO CASA “
GIA’ PRESENTATI DODICI PROGETTI
L’Assessore all’Urbanistica avv. Lorenzo Maltarello, aveva illustrato lunedì 28 settembre in un affollato convegno presso il Ridotto del Teatro Comunale la bozza di delibera che è stata approvata nella seduta del Consiglio comunale dell’ 8 ottobre 2009, esplicativa della Legge regionale n 14/2009 a sostegno del settore edilizio, impropriamente definita “Piano Casa”. Obiettivo era quello di cercare di rendere chiarezza sull’interpretazione della normativa fornendo quegli strumenti utili ai tecnici ed ai cittadini sulla sua applicazione. Nel confermare che la legge ha carattere straordinario, con durata limitata a due anni a partire dalla sua entrata in vigore (luglio 2011) e che prevale sulle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, si sono stabiliti alcuni termini contenuti nella normativa. La legge regionale era immediatamente applicabile solo alla “prima casa”, per quanto riguardava tutti gli altri edifici si doveva attendere l’approvazione della predisposta delibera applicativa del Comune di Adria, che aveva tempo fino al 30 ottobre per decidere, tuttavia l’Amministrazione Comunale è riuscita ad approvarla per tempo in quanto esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3 del TUEL approvato con D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, in data 2 novembre 2009. Da tale data è quindi possibile presentare DIA per gli edifici diversi dalla prima casa di abitazione. Per quanto riguardava la prima casa, definita “edilizia di necessità”, richiamandosi ad una fattispecie già presente nella legislazione statale sia relativa alla materia edilizia che alla materia fiscale, consentiva immediata applicazione degli interventi in favore del proprietario o avente titolo che intendano procedere all’ampliamento della prima casa di abitazione. Per edilizia esistente vanno intesi tutti quegli edifici caratterizzati perlomeno dalla presenza delle strutture portanti e dalla copertura, oppure quegli edifici che siano già stati demoliti o siano in corso di demolizione sulla base di un regolare titolo abilitativo, purché alla data di entrata in vigore della legge non siano già stati ricostruiti. Inoltre si considera “esistente” l’edificio non ancora realizzato, ma il cui progetto o richiesta di titolo abitativo siano stati presentati al Comune entro il 31 marzo 2009.
Secondo l’Assessore all’Urbanistica avv. Lorenzo Maltarello, il Piano Casa è un’occasione per cercare di rilanciare il settore costruzioni e la delibera approvata dal Comune di Adria consente una possibilità di ripresa omogenea, senza trasformarsi in totale deregulation. Il testo ha confermato l’impostazione “liberale” della legge regionale, attenta al rispetto dell’ambiente e del territorio. Ricorda tuttavia l’Assessore, che il piano casa approvato esclude dalla possibilità di ampliamento volumetrico gli edifici situati nella zona A del vecchio PRG approvato dalla Regione ed in quelli meglio individuati con gradi di protezione GP1, GP2 e GP3 (edifici nei centri storici del Capoluogo e delle Frazioni che presentano un valore storico-monumentale, un valore architettonico e/o ambientale che mostrano quasi inalterate le loro caratteristiche e quelli che conservano anche solo parzialmente queste caratteristiche, che possono essere quasi completamente recuperate), nel piano approvato con DGRV n° 2127 del 7 luglio 2000. Allo stesso tempo ammette però gli interventi per gli immobili che nulla hanno a che fare con le caratteristiche architettoniche e paesaggistiche del centro storico, privi di valore e tali da potersi considerare estranei al contenuto urbano in cui sorgono.
Oltre a quanto descritto per i centri storici, esclusi dalla possibilità di ampliamento volumetrico, il Piano Casa non si applicherà alle corti agricole di rilevante valore ambientale – art. 12 N.T.A., agli edifici di rilevante valore ambientale – art. 13 N.T.A., agli edifici di valore ambientale – art. 14 N.T.A. delle norme relative al PRG vigente.
Altre limitazioni sono state poste dalla delibera consigliare n° 63 dell’8 ottobre 2009, che riguardano gli interventi che creano limitazioni di tipo urbanistico alle proprietà finitime, salvo espresso consenso dei confinanti e di stabilire che l’ampliamento della superficie degli edifici non residenziali, non dovrà dare origine a fabbricati aventi altezza superiore a ml. 10,00.
Al via quindi la possibilità di intervenire, con i limiti previsti, sugli edifici esistenti nel nostro territorio, per altro meglio individuabili sul sito del Comune di Adria, ben realizzato dall’Ufficio Pianificazione del Settore Territorio, alla voce PIANO CASA, che contiene tutte le notizie e la modulistica necessaria (uno dei pochi, non solo a livello provinciale). Amplia pubblicità è stata fatta anche attraverso manifesti illustrativi su tutto il territorio.
Lo Sportello Unico Edilizia è già operativo e perfettamente funzionante sia per dare risposta alle richieste di informazione da parte dei cittadini, sia per accogliere la documentazione necessaria per la realizzazione degli interventi consentiti.
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